Incidente con veicolo non assicurato: chi paga?

Nel caso in cui si rimane coinvolti in un sinistro stradale e l'altro mezzo è sprovvisto di copertura assicurativa è normale chiedersi chi debba pagare, visto che come si suol dire "tanto è l'assicurazione che paga!". Niente paura, qualora ciò dovesse capitare, ci pensa il Fondo di garanzie di vittime della strada il quale si occupa infatti, di liquidare i danni nei casi in cui ad essere coinvolti in sinistri siano veicoli o natanti non identificati, non assicurati, o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Ciò viene confermato dalla stessa Corte di Cassazione la quale sostiene come il soggetto debole, ossia il soggetto danneggiato, nonostante l'altro veicolo possegga un contrassegno assicurativo ma è privo di tutti gli elementi prescritti dalla legge (come ad esempio il numero di polizza), non può vedersi negato l'ottenimento del risarcimento.

Pedone investito: la colpa è sempre dell'automobilista?

Partiamo da un presupposto: il pedone ha sempre ragione anche se non attraversa sulle strisce. Anzi, non sempre. Vi sono infatti delle ipotesi in cui nel caso di investimento di un pedone fuori dalle strisce, l'automobilista non può rispondere né penalmente né civilmente per il risarcimento del danno. La circostanza che si prospetta, come anche affermato dal Tar Lombardia, è quella per cui un pedone attraversi la strada su un tratto poco illuminato e in presenza di una folta vegetazione tale per cui sarebbe stato estremamente difficile per il conducente accorgersi della sua presenza.

Nel caso di investimento, pertanto, il pedone non avrà ragione, anzi, la colpa dell'incidente stradale dovrà essere attribuita alla sua imprudenza. Nel caso in cui il pedone attraversi su un tratto di strada dove le strisce ci sono ma si trovano a meno di 100 metri dal punto di attraversamento, egli rischia una multa. Tuttavia, qualora le strisce sono a più di 100 metri si può attraversare ma con estrema attenzione, seguendo una linea retta e non obliqua. Nel caso di investimento, con riferimento a queste ultime ipotesi, la colpa sarà da attribuire al conducente.

Auto abbandonata nel parcheggio condominiale: il proprietario può essere condannato

L'auto abbandonata nel parcheggio condominiale costituisce un rifiuto speciale qualora si tratti di veicolo destinato alla demolizione, cioè: ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione o qualora risulti in evidente stato di abbandono. Affinché possa qualificarsi come rifiuto è necessario verificare se il proprietario ha ancora intenzione di servirsene, quindi verificare la sua effettiva inutilizzabilità e verificare se l'utilizzo del veicolo medesimo non sia più in concreto possibile, nel caso in cui, ad esempio, sia assente il motore o altri suoi elementi indispensabili.

Qualora quindi l'auto viene qualificata come rifiuto speciale, sarà necessario trattarla come tale pena l'irrogazione di una multa che può arrivare fino a 2.000 €.

Multe ZTL: quante volte si paga?

Quando in città troviamo il cartello “varco attivo” significa che percorrere quel tratto di strada è vietato, pertanto qualora capiti di attraversare la ZTL verranno recapitate al conducente tante multe quanti sono stati gli attraversamenti attraverso il varco attivo. Tuttavia, qualora si tratti di una situazione come ad esempio la ricerca di un parcheggio (che quindi presuppone il percorrere la medesima tratta a breve distanza di tempo) la Cassazione (sentenza n. 22028/2018) è concorde nell’affermare che al conducente gli sarà consegnata una sola multa.

Tuttavia, spetta sempre al giudice di primo grado valutare se e quando potrà parlarsi di “breve lasso di tempo” circostanza essenziale affinché potrà essere imputata al conducente una sola multa e di conseguenza annullare tutte le altre.

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